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Documents Fassina, Lorenzo 3 results

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y

01.03.8-65477

Roma

"Esiste, accanto all'Europa delle compatibilità finanziarie, un'Europa "sociale", attenta alla definizione e al potenziamento dei diritti del lavoro. Esiste anche una (forse poco visibile) struttura amministrativa, politica e giudiziaria - sempre a livello dell'Unione Europea - costruita per rendere effettivi quei diritti. Il problema, affrontato pragmáticamente da questo volume, è come possa l'azione vertenziale-sindacale mettere in moto il processo di rafforzamento di questa Europa sociale e solidale. Diventa, quindi, cruciale svelare le modalità di accesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, alla Corte Europea dei Diritti Umani e agli altri organismi che, nell'ambito dell'Unione, possono verificare l'effettiva garanzia dei diritti fondamentali delle persone. Ma è anche indispensabile capire come utilizzare adeguatamente le due Carte dei diritti (Carta dei Diritti Fondamentali della UE e Convenzione Europea dei Diritti Umani) presso i Giudici nazionali, al fine di assicurare, in una prospettiva multilivello, la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori nel godimento dei diritti fondamentali, con particolare riferimento ai casi di discriminazione. Perché l'Europa, senza un solido apparato di diritti del lavoro, non ha un futuro politico."
"Esiste, accanto all'Europa delle compatibilità finanziarie, un'Europa "sociale", attenta alla definizione e al potenziamento dei diritti del lavoro. Esiste anche una (forse poco visibile) struttura amministrativa, politica e giudiziaria - sempre a livello dell'Unione Europea - costruita per rendere effettivi quei diritti. Il problema, affrontato pragmáticamente da questo volume, è come possa l'azione vertenziale-sindacale mettere in moto il ...

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V

Lavoro, Diritti, Europa - n° 1 -

"Dopo le sentenze del Tribunale di Torino e di Milano che, nel corso del 2018, avevano negato ai riders di Foodora e di Foodinho le tutele “forti” apprestate dall'ordinamento lavoristico, la pronuncia della Corte d'Appello di Torino del 4 febbraio scorso rappresenta certamente un importante cambio di passo nell'identificazione di un adeguato corredo di protezioni a tutela dei lavoratori della gig economy, o “economia delle piattaforme digitali”. Questa sentenza sembra far propria una prospettiva che privilegia non già l'operazione qualificatoria fondata sul discrimine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo (operazione che ha impegnato per decenni – e tuttora impegna - fior di giuslavoristi), ma raggiunge direttamente l'estensione delle coperture apprestate per il lavoro subordinato alle collaborazioni autonome sulla base – come vedremo - della giusta e unica lettura possibile dell'art. 2 del dlgs n. 81/2015.
Il tema di quali protezioni apprestare in favore dei lavoratori che operano in collaborazione con piattaforme digitali è certamente attualissimo e sta impegnando giuristi, politici e sindacalisti anche al di fuori dell'Italia, dove si registrano opinioni, proposte di intervento normativo e sentenze di vario tenore. Basti pensare, con specifico riguardo ai cd. “ciclofattorini”, all'importante recente sentenza della Corte di Cassazione francese del 28.11.2018 che, per i lavoratori della piattaforma Take it easy, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto in ragione della sussistenza, in capo alla società, del potere di direzione e di controllo; al contrario, il Tribunale di Madrid ha deciso, sul caso Glovo del 3.7.2018, l'inesistenza dei caratteri di dipendenza e alienità necessari per riconoscere la subordinazione. ..."
"Dopo le sentenze del Tribunale di Torino e di Milano che, nel corso del 2018, avevano negato ai riders di Foodora e di Foodinho le tutele “forti” apprestate dall'ordinamento lavoristico, la pronuncia della Corte d'Appello di Torino del 4 febbraio scorso rappresenta certamente un importante cambio di passo nell'identificazione di un adeguato corredo di protezioni a tutela dei lavoratori della gig economy, o “economia delle piattaforme digitali”. ...

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